Il Decreto Ministeriale del 2 settembre 2021 introduce importanti novità per la formazione degli addetti al servizio antincendio.
Dal 4 ottobre 2022 cambiano innanzitutto le denominazioni dei corsi, che abbandonano la classica suddivisione in categorie di rischio in favore di una suddivisione in Livelli:
- Livello 1 (ex Rischio basso)
- Livello 2 (ex Rischio medio)
- Livello 3 (ex Rischio alto)
Il Decreto precisa che i corsi di formazione per addetti antincendio già programmati con i contenuti dell’allegato IX del D.M. 10 marzo 1998 sono considerati validi se svolti entro sei mesi dall’entrata in vigore del D.M. 2 settembre 2021, ovvero entro il 4 aprile 2023. Pertanto, fino a tale data, i corsi organizzati secondo le vecchie modalità saranno ritenuti validi.
Inoltre, per quanto riguarda l’aggiornamento, gli addetti antincendio formati ai sensi del D.M. 10/3/98 dovranno aggiornarsi entro 5 anni dallo svolgimento del corso di formazione.
Tuttavia, se alla data di entrata in vigore del nuovo decreto il corso di formazione o di aggiornamento per addetti antincendio (svolti ai sensi del D.M. 10/9/98) è stato svolto da più di 5 anni, gli addetti antincendio dovranno svolgere il corso di aggiornamento entro un anno dall’entrata in vigore del nuovo decreto.